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STATUTO

INFORMAZIONI

ASSOCIAZIONE LEVENTINA CINEMA, 6780 AIROLO


STATUTO

Art. 1

Nome e sede

È costituita con sede ad Airolo un’associazione denominata LEVENTINA CINEMA, ai sensi degli Art. 60 e seg. del CCS.


Art. 2

Scopo

Scopo dell’Associazione è di promuovere l’attività cinematografica nella Valle Leventina con la gestione di una sala cinematografica.


Art. 3

Finanziamento

Il finanziamento dell’attività sociale avviene mediante:

a) le quote dei membri;

b) le sovvenzioni pubbliche e private, donazioni, legati, ecc.

c) i ricavi sugli spettacoli cinematografici.


Art. 4

Soci

Sono soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche in regola con il pagamento delle tasse sociali minime fissate dall’Assemblea.


Art. 5

Organizzazione

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea generale;

b) il Comitato;

c) la Commissione di revisione.

Art. 6

Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è l’organo supremo dell’Associazione. Essa si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, comunque entro la fine di marzo.

La convocazione scritta del Comitato deve essere inviata con 15 giorni di preavviso.

Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un quinto dei soci lo richieda.

L’Assemblea approva e modifica gli Statuti dell’Associazione; delibera sull’attività annuale, sulla gestione, sui conti preventivi e consuntivi; fissa annualmente le tasse sociali, differenziate fra persone fisiche e giuridiche; elegge annualmente il Comitato e la Commissione di revisione.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

L’Assemblea non può deliberare su oggetti che non sono iscritti nell’ordine del giorno.


Art. 7

Comitato

Il Comitato, composto da cinque a nove membri eletti annualmente dall’Assemblea, elegge al suo interno il presidente dell’Associazione. Tutti i membri sono rieleggibili.

Esso si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo richiedano e può deliberare se è presente la maggioranza dei membri.

Il Comitato esamina e decide l’impostazione generale delle attività e l’indirizzo culturale della promozione cinematografica.

Esso provvede alla gestione dell’Associazione. Discute e approva il preventivo, i bilanci, i conti d’esercizio delle attività dell’Associazione, con i relativi rapporti che sottopone all’Assemblea. Stabilisce annualmente il prezzo del biglietto d’entrata per gli spettacoli cinematografici.

Il Comitato nomina, al suo interno, il segretario e il contabile. I collaboratori necessari, sempre nominati dal Comitato, possono essere esterni.

Il Comitato rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, con le firme collettive a due del presidente e di un membro.


Le decisioni del Comitato sono prese a semplice maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decide il voto del presidente.

Le riunioni di Comitato sono aperte a tutti i soci che non hanno però diritto di voto.


Art. 8

Commissione di revisione

La Commissione di revisione si compone di due membri e di un supplente, che rimangono in carica due anni. Uno dei membri non è rieleggibile. I revisori, eletti dall’Assemblea, hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e la tenuta dei conti dell’Associazione. Essi presentano ogni anno all’Assemblea un rapporto sulla gestione finanziaria.


Art. 9

Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


Art. 10

Responsabilità

Per gli impegni dell’Associazione risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci.


Art. 11

Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso dall’Assemblea convocata a tale scopo almeno 15 giorni prima con il voto di almeno due terzi dei membri presenti.

Il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento, verrà destinato secondo deliberazione assembleare.


Art. 12

Foro giudiziario

Per qualsiasi contesa che dovesse nascere nell’ambito dell’Associazione farà stato il foro giudiziario di Faido.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero.


Art. 13

Approvazione dello statuto

Lo statuto entra in vigore immediatamente e a tutti gli effetti per decisione dell’Assemblea costitutiva del 29 marzo 1990.

Modifiche approvate dall’Assemblea ordinaria del 28 gennaio 2009.


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